APMAL

Statuto

di: “Associazione di Professionisti e Maestranze dell’Audiovisivo in Lombardia”

In forma breve: A.P.M.A.L.

Articolo 1 – Denominazione

1.1 È costituita una associazione denominata “Associazione di Professionisti e Maestranze dell’Audiovisivo in Lombardia” per brevità anche “APMAL”(di seguito la “Associazione”).

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Associazione ha sede legale in Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Articolo 3 – Finalità e attività

3.1 La Associazione non ha scopo di lucro e si propone di uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere e sviluppare l’arte delle professioni audiovisive con l’obiettivo di favorire il confronto degli associati sui temi professionali normativi ed etici. L’Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto approfondimenti dei temi professionali normativi ed etici, nonché favorire momenti di confronto professionale. L’associazione intende offrire un riferimento organizzativo ai propri associati e ai portatori di interesse anche per interloquire con le istituzioni pubbliche sui temi della professione audiovisiva. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

3.2 Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

  • promuovere corsi di avviamento e di specializzazione della professione audiovisiva in genere;
  • promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
  • predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati, offrendo un’opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica della professione audiovisiva;
  • provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzatura e altro materiale di interesse del settore;
  • favorire occasioni di incontro tra domanda e offerta di prestazioni professionali;
  • realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
  • svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
  • stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
  • potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime

Articolo 4 – Associati

4.1 Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e coloro che, condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci con indicazione del domicilio e/o dell’indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di soggetti giuridici, pubblici e privati.

4.2 L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati e ha effetto dalla data della deliberazione. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all’interessato il diniego con l’indicazione delle motivazioni. L’interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

4.3 Il Consiglio Direttivo può nominare soci Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

4.4 Gli associati, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

4.5 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.

4.6 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

4.7 Tale qualità si perde nei seguenti casi:

  • per morte, estinzione, scioglimento;
  • per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
  • per esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è deliberata dall’Assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie;
  • per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico ed agli scopi dell’Associazione.

L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata e/o PEC. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.

Articolo 5 – Enti Sostenitori

5.1 Sono Enti Sostenitori dell’Istituto i soggetti giuridici, pubblici o privati (le imprese, le università ed enti di ricerca, le istituzioni, le associazioni …), che condividendo le finalità dell’Istituto, ne sostengono concretamente l’azione mediante erogazioni liberali in denaro, beni o servizi.

5.2 Gli Enti Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e possono essere divisi in relazione alla loro natura in classi diverse, come potrà essere specificato nei regolamenti adottati.

5.3 La qualifica di Ente Sostenitore non coincide con quella di associato. L’Ente Sostenitore che voglia essere anche socio deve presentare istanza di ammissione in qualità di socio ai sensi del precedente articolo 4.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci hanno il diritto:

  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
  • di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di recedere in qualsiasi momento;
  • di candidarsi per le cariche associative;
  • di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento.

6.2 I soci sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei soci onorari;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.

Articolo 7 – Patrimonio ed entrate

7.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito:

  • dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo;
  • dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
  • dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
  • dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
  • dalle quote e dai contributi degli associati;
  • dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività istituzionali e connesse;
  • dalle raccolte di fondi tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
  • da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ente;
  • da beni mobili e immobili.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

7.2 Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

8.1 Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente, il Vicepresidente;

e) l’Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 9 – Assemblea

9.1 L’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

9.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione. L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.

9.3 Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L’assemblea degli Associati:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) può nominare e revocare l’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

g) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.4 Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

9.5 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall’assemblea.

9.6 In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

9.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

10.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri nominati dall’Assemblea tra i propri associati. I membri del Consiglio restano in carica tre esercizi, scadono con l’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

10.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli. La nomina deve essere ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

10.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

10.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

10.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

10.7 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

10.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

10.9 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Articolo 11 – Poteri del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;

b) convocare le assemblee;

c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;

d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;

e) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale;

f) redigere il bilancio preventivo e consuntivo e eventualmente quello sociale;

g) predispone regolamenti e norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;

h) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;

i) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

l) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

m) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell’Associazione;

n) decidere la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

o) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d’intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;

p) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.

11.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

11.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

  1. attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci;
  2. essere responsabile dell’amministrazione sociale, predispone annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa;
  3. decidere sull’ammissione dei nuovi soci;
  4. indice e patrocina manifestazioni;
  5. sovrintendere al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e assumere, nominare e licenziare il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni, stabilire l’ammontare delle quote ordinarie, suppletive e straordinarie;
  6. deliberare sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Presidente – Vicepresidente

12.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea. Provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

12.2 La nomina del primo Presidente avviene all’atto della costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea

Articolo 13 – L’Organo di Controllo e la Revisione legale dei Conti

13.1 L’Assemblea può nominare l’Organo di controllo, anche monocratico. Qualora sia collegiale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

13.2 L’Organo di Controllo resta in carica tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere rinominati.

13.3 I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

13.5 L’Assemblea può attribuire all’Organo di Controllo la revisione legale dei conti e, in tal caso, l’Organo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, ovvero deliberare la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Articolo 14 – Compensi per le Cariche sociali

14.1 Ai componenti il Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso e può essere loro riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute nell’espletamento dell’incarico svolto a favore dell’Associazione. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione potrà essere remunerato per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di Consigliere svolta.

14.2 Ai componenti l’Organo di Controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all’attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 15 – Esercizio Finanziario – Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L’esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente e il bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso.

15.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.3 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 16 – Scioglimento

16.1 L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe all’associazione.

Articolo 17 – Rinvio

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, e le leggi vigenti in materia.